Legge 11 febbraio 1971, n. 11 Art. 19null
TITOLO III. NORME FINALI
Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati. (2) ((7))
------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con la sentenza 11 - 16 novembre 1981, n. 181 (in G.U. 1a s.s. del 18/11/1981, n. 318) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .".