Legge 8 febbraio 1971, n. 88 Art. 1
Il contributo concesso alla Societa' europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4 , e' prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.