Legge 30 dicembre 1970, n. 1292 Art. 3
Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo.