Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Art. 3
Dopo l' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' inserito il seguente articolo 2-bis: "Articolo 2-bis. - I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, dall'autorita' sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato. I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sara' determinata dalle autorita' comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria".