Legge 23 dicembre 1970, n. 1042 Art. 3
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1985. Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1985. L'annualita' dovuta al Fondo di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e' ridotta di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1974. Le relative disponibilita' sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi per gli anni anzidetti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.