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Legge 18 dicembre 1970, n. 1089 · Legge 18 dicembre 1970, n. 1089 — Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale

Legge 18 dicembre 1970, n. 1089 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno

1966. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.