Legge 18 dicembre 1970, n. 1089 Art. 2
Le pensioni, assegni o indennita' di guerra, che siano stati perduti, ridotti o sospesi per le cause indicate nel precedente articolo, sono ripristinati integralmente a decorrere dal 9 giugno
1966. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.