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Legge 8 dicembre 1970, n. 996 · Legge 8 dicembre 1970, n. 996 — Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139)) Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attivita' dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonche' il controllo sull'attivita' dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformita' di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamita', l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.