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Legge 8 dicembre 1970, n. 996 · Legge 8 dicembre 1970, n. 996 — Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' agli accertamenti dell'entita' dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne da' urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati. Vengono altresi' trasmesse nel modo piu' rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entita' del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi. Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.