Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Art. 1
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile , quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.