Legge 20 novembre 1970, n. 963 Art. 6Abrogazioni e modifiche
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , nonche' l' articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 . Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' cosi' sostituito: "Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario e' devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello".