Legge 20 novembre 1970, n. 963 Art. 3Requisiti di comando o di servizio
L' articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 , e' sostituito come segue: "Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere. Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo".