Legge 20 novembre 1970, n. 963 Art. 1Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore
L' articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40 , e' sostituito come segue: "I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado".