Legge 10 novembre 1970, n. 869 Art. 3
Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 , sono effettuate con le stesse modalita' stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.