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Legge 10 novembre 1970, n. 868 · Legge 10 novembre 1970, n. 868 — Agevolazioni tributarie a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Legge 10 novembre 1970, n. 868 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.