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Legge 10 novembre 1970, n. 868 · Legge 10 novembre 1970, n. 868 — Agevolazioni tributarie a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Legge 10 novembre 1970, n. 868 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.