Legge 28 ottobre 1970, n. 775 Art. 14
All' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni: Nel primo comma, le parole: "le misure provvisorie" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove misure". Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Resta fermo il disposto di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 ".