Legge 28 ottobre 1970, n. 1505 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.