Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 9 ottobre 1970, n. 740 · Legge 9 ottobre 1970, n. 740 — Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

Legge 9 ottobre 1970, n. 740 Art. 39Indennita'

Sezione 6ª TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

In KraftAmtlicher Text

Ai medici incaricati sono attribuiti, nei limiti previsti dalle sottoindicate disposizioni: 1) la indennita' integrativa speciale, di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni; 2) l'assegno personale di sede, di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive modificazioni ed integrazioni; 3) l'aggiunta di famiglia, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni; 4) la gratificazione a titolo di 13ª mensilita', di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , e successive modificazioni e integrazioni; 5) l'indennita' di profilassi antitubercolare, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310 . Ai medici incaricati compete il trattamento di missione di cui al n. 1 della tabella F allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291 .