Legge 9 ottobre 1970, n. 740 Art. 13Conferimento dell'incarico
Sezione 2ª AMMISSIONE ALL'INCARICO
L'incarico e' conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Il medico al quale e' stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli. Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo. L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.