Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 7
Dopo le lettere G) , I) e L) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee: "GC) capacita' litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca"; "IC) capacita' litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca"; "LC) capacita' litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca". Dopo la lettera 0), aggiungere i seguenti commi: "I vini "Marsala", e "Marsala speciale", diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacita': a) capacita' litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca; b) capacita' litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;. c) capacita' litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca; d) capacita' di litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca. Resta salva la possibilita' di porre in commercio bottiglie di capacita' sino a litri 0,100".