Legge 9 ottobre 1970, n. 739 · Legge 9 ottobre 1970, n. 739 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 28 In KraftAmtlicher Text L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto e' consentito fino al 31 agosto 1970. ← Vorherige · Art. 27 Inhalt Art. 29 · Nächste →