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Legge 9 ottobre 1970, n. 739 · Legge 9 ottobre 1970, n. 739 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 24

In KraftAmtlicher Text

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni, detenute alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio. Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto istituto di vigilanza.