Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 21
L' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente: "I vini che presentano una acidita' volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica. I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie".