Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 18
L' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente: "E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacita' e tipo: a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta; b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni; c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse. Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45".