Legge 9 ottobre 1970, n. 739 Art. 10
La lettera b) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente: b) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dallo istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio".