Legge 14 settembre 1970, n. 692 Art. 6
Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 , verra' istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 , quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.