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Legge 4 luglio 1970, n. 505 · Legge 4 luglio 1970, n. 505 — Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative

Legge 4 luglio 1970, n. 505 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per l'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzato un contributo di 600.000.000 di lire al Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia. I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento del presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate. Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.