Legge 4 luglio 1970, n. 505 Art. 3
Alle dipendenze del Comitato nazionale e' istituita una giunta esecutiva cosi' composta; il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente; un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri; un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione; un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni; il sindaco di Roma; il capo di stato maggiore della difesa; il presidente della RAI-TV; il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; il presidente dell'Istituto di studi romani. Spetta alla giunta esecutiva: 1) formulare le proposte da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione, circa le manifestazioni da organizzare, anche ad iniziativa di amministrazioni ed enti interessati, ed i contributi da concedere allo scopo; 2) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale; 3) deliberare, previa delega, su materia di competenza del Comitato nazionale; 4) presentare il rendiconto delle spese all'approvazione del Comitato nazionale. La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.