Legge 1 luglio 1970, n. 518 Art. 3
Lo statuto delle camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare: 1) le attivita' che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia; 2) le condizioni e le modalita' per l'acquisto e la perdita della qualita' di socio; 3) la composizione e le modalita' di costituzione degli organi dell'associazione; 4) le condizioni e le modalita' con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione; 5) le modalita' di approvazione dei bilanci annuali.