Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 10
Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) la giunta esecutiva; 4) il collegio sindacale. (3) ((4))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993 , in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Zitiert von
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 8
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 9
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 11
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 12
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 13
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 15
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 17
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 18
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 19
- Legge 23 giugno 1970, n. 503 Art. 20