Legge 30 maggio 1970, n. 379 Art. 4
Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461 , e' elevato a 3.000 tonnellate.
Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461 , e' elevato a 3.000 tonnellate.