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Legge 27 maggio 1970, n. 365 · Legge 27 maggio 1970, n. 365 — Riordinamento delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennita' di impiego operativo

Legge 27 maggio 1970, n. 365 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamita' o in altri interventi al servizio della collettivita', competono le indennita' giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall' articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 , per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967 , per i servizi in sede. Le misure delle indennita' per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri. Le indennita' di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennita' e gli assegni d'imbarco e con le indennita' di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.