Legge 27 maggio 1970, n. 365 Art. 13
Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attivita' di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennita' relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913 , convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326 . Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attivita' di volo con percezione delle indennita' di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell' articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340 , convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834 .