Legge 25 maggio 1970, n. 371 Art. 6
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali gia' di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.