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Legge 25 maggio 1970, n. 352 · Legge 25 maggio 1970, n. 352 — Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

Legge 25 maggio 1970, n. 352 Art. 48

TITOLO IV INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

In KraftAmtlicher Text

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell' articolo 71, comma secondo, della Costituzione , deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarita' della richiesta. Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo-unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.