Legge 25 maggio 1970, n. 352 Art. 26
TITOLO I REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE
Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella Gazzetta Ufficiale.