Legge 25 maggio 1970, n. 352 Art. 23
TITOLO I REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.