Legge 22 maggio 1970, n. 373 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.