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Legge 21 maggio 1970, n. 282 · Legge 21 maggio 1970, n. 282 — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 21 maggio 1970, n. 282 Art. 9Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575 . L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione; b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' articolo 167 del codice penale ; c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie; d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.