Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 8Divieto di indagini sulle opinioni
TITOLO I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.