Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 41Esenzioni fiscali
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonche' tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.