Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 37Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.