Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 30Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.