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Legge 16 maggio 1970, n. 281 · Legge 16 maggio 1970, n. 281 — Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 7Attribuzione del gettito di tributi erariali

In KraftAmtlicher Text

Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna Regione e' quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali. Restano a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi causa. A decorrere dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di cui al primo comma, o di quella ad esse corrispondente in base ai provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, e' attribuito alle Regioni nella misura del 50 per cento.