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Legge 16 maggio 1970, n. 281 · Legge 16 maggio 1970, n. 281 — Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 21Copertura degli oneri

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma - lettere b) e c) - e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.