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Legge 16 maggio 1970, n. 281 · Legge 16 maggio 1970, n. 281 — Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 18Trasferimento di spese e formazione del fondo

In KraftAmtlicher Text

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonche' l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura. Dalla detta data del primo gennaio avra' inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sara' provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8. Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto e' commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.