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Legge 16 maggio 1970, n. 281 · Legge 16 maggio 1970, n. 281 — Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Legge 16 maggio 1970, n. 281 Art. 16Spese di impianto e di primo funzionamento

In KraftAmtlicher Text

Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno: - quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria; - seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche; - ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia. ((L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1 gennaio 1971)) .