Legge 15 maggio 1970, n. 308 Art. 1
L'ultimo capoverso dell' articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 , e' cosi' modificato: "Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni".