Legge 10 maggio 1970, n. 418 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.