Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 4
Dopo l' articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' inserito il seguente articolo 6-bis: "Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovra' predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o piu' nuclei familiari".